Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (abbreviato PSC) è il documento che, in base al D.Lgs. 81/08, deve essere redatto obbligatoriamente dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) quando all’interno di uno stesso cantiere operano contemporaneamente più imprese, che siano esse pubbliche o private. Deve essere redatto obbligatoriamente anche in presenza di una sola azienda affidataria con una presenza di uomini-giorno superiore a 200 e che scegli di avvalersi dei servizi di altre imprese per l’esecuzione dei lavori. In base all’Allegato XV punto 2.1 del D.Lgs. 81/08 il PSC contiene almeno:

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Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (abbreviato PSC) è il documento che, in base al D.Lgs. 81/08, deve essere redatto obbligatoriamente dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) quando all’interno di uno stesso cantiere operano contemporaneamente più imprese, che siano esse pubbliche o private. Deve essere redatto obbligatoriamente anche in presenza di una sola azienda affidataria con una presenza di uomini-giorno superiore a 200 e che scegli di avvalersi dei servizi di altre imprese per l’esecuzione dei lavori. In base all’Allegato XV punto 2.1 del D.Lgs. 81/08 il PSC contiene almeno:

  1. l’identificazione e la descrizione dell’opera, esplicitata con:
    • l’indirizzo del cantiere;
    • la descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere;
    • una descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;
  2. l’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l’indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l’esecuzione con l’indicazione, prima dell’inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
  3. una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;
  4. le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:
    • all’area di cantiere
    • all’organizzazione del cantiere
    • alle lavorazioni
  5. le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni;
  6. le misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;
  7. le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
  8. l’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché nel caso di cui all’articolo 94, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;
  9. la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l’entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
  10. la stima dei costi della sicurezza.

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